Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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Legge 17/08/1942 n. 1150

Modificata ed integrata da: legge 21/12/1955 n. 1354; legge 06/08/1967 n. 765; legge 19/11/1968 n. 1187; legge 01/06/1971 n. 291; legge 22/10/1971

n. 865; legge 28/01/1977 n. 10; d.l. 23/01/1982 n. 9, convertito in legge 25/03/1982, n. 94; legge 28/02/1985 n. 47; d.l. 23/04/1985 n. 146, convertito in legge 21/06/1985 n. 298; legge 24/03/1989 n. 122; legge 17/02/1992 n. 179. Legge urbanistica

TITOLO I ORDINAMENTO STATALE DEI SERVIZI URBANISTICI

Art. 1. - Disciplina dell'attività urbanistica e suoi scopi L'assetto e l'incremento edilizio dei centri abitati e lo sviluppo urbanistico in genere nel territorio dello Stato sono disciplinati dalla presente legge. Il Ministero dei lavori pubblici vigila sull'attività urbanistica anche allo scopo di assicurare, nel rinnovamento ed ampliamento della città, il rispetto dei caratteri tradizionali, di favorire il disurbanamento e di frenare la tendenza al- l'urbanesimo.

Art. 2. - Competenza consultiva del Consiglio superiore dei lavori pubblici Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è l'organo di consulenza tecnica del Ministero dei lavori pubblici per i progetti e le questioni di interesse urbanistico.

Art. 3. - Istituzione delle Sezioni urbanistiche compartimentali Nelle sedi degli Ispettorati compartimentali del Genio civile e degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici sono istituite Sezioni urbanistiche rette da funzionari del ruolo architetti ingegneri urbanistici del Genio civile. Le Sezioni urbanistiche compartimentali promuovono, vigilano e coordinano l'attività urbanistica nella rispettiva circoscrizione. Legge 17/08/1942 n. 1150 – Legge urbanistica.

TITOLO II DISCIPLINA URBANISTICA

CAPO MODI DI ATTUAZIONE

Art. 4. - Piani regolatori e norme sull'attività costruttiva La disciplina urbanistica si attua a mezzo dei piani regolatori territoriali, dei piani regolatori comunali e delle norme sull'attività costruttiva edilizia, sancite dalla presente legge o prescritte a mezzo di regolamenti.

CAPO II PIANI TERRITORIALI DI COORDINAMENTO

Art. 5. - Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano. Nella formazione di detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente

a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a spe ciali vincoli o limitazioni di legge

b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare importanza

c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettri che, navigabili esistenti e in programma. I piani, elaborati d'intesa con le altre Amministrazioni interessate e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto Presidenziale su pro posta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per i Trasporti quando interessino impianti ferroviari, e col Ministro per l'Industria e il Commercio ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale. Il decreto di approvazione viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo.

Art. 6. - Durata ed effetti dei piani territoriali di coordinamento Il piano territoriale di coordinamento ha vigore a tempo indeterminato e può essere variato con decreto Presidenziale previa la osservanza della procedura che sarà stabilita dal regolamento di esecuzione della presente legge. I Comuni, il cui territorio sia compreso in tutto o in parte nell'ambito di un piano territoriale di coordinamento, sono tenuti a uniformare a questo il rispettivo piano regolatore comunale.

CAPO III PIANI REGOLATORI COMUNALI SEZIONE I. - Piani regolatori generali

Art. 7. - Contenuto del piano generale Il piano regolatore generale deve considerare la totalità del territorio comunale. Esso deve indicare essenzialmente:

1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti;

2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all'espansione dell'aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona;

3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù;

4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale;

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico;

6) le norme per l'attuazione del piano.

Art. 8. - Formazione del piano regolatore generale I Comuni hanno la facoltà di formare il piano regolatore generale del proprio territorio. La deliberazione con la quale il Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano non é soggetta a speciale approvazione e diviene esecutiva in conformità dell'art. 3 della L. 9 giugno 1947 n. 530; la spesa conseguente è obbligatoria. La formazione del piano è obbligatoria per tutti i Comuni compresi in appositi elenchi da approvare con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. Legge 17/08/1942 n. 1150 – Legge urbanistica. Il primo elenco sarà approvato non oltre un anno dalla entrata in vigore della presente legge. I Comuni compresi negli elenchi di cui al secondo comma devono procedere alla nomina dei progettisti per la formazione del piano regolatore generale entro tre mesi dalla data del decreto ministeriale con cui è stato approvato il rispettivo elenco, nonché alla deliberazione di adozione del piano stesso entro i successivi dodici mesi ed alla presentazione al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato decreto ministeriale. Trascorso ciascuno dei termini sopra citati il Prefetto, salvo il caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro dei lavori pubblici su richiesta motivata del comune, convoca il Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il termine di 30 giorni. Decorso quest'ultimo termine il Prefetto, d'intesa con il Provveditore regionale alle opere pubbliche, nomina un commissario per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del piano regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per la presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici. Nel caso in cui il piano venga restituito per modifiche, integrazioni o rielaborazioni al comune, quest'ultimo provvede ad adottare le proprie determinazioni nel termine di 180 giorni dalla restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei commi precedenti. Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio del piano, il Prefetto promuove d'intesa con il Provveditore regionale alle opere pubbliche, l'iscrizione d'ufficio della relativa spesa nel bilancio comunale. Il piano regolatore generale è approvato entro un anno dal suo inoltro al Ministero dei lavori pubblici. I Comuni già compresi negli elenchi, di cui al secondo comma dell'art. 8 della L. 17 agosto 1942 n. 1150, approvati con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della presente legge, provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del piano regolatore generale entro sei mesi, trascorsi i quali si applicano nei loro confronti le disposizioni dell'art. 1 della presente legge.

Art. 9. - Pubblicazione del progetto del piano generale. Osservazioni. Il progetto del piano regolatore generale del Comune deve essere depositato nella Segreteria comunale per la durata di 30 giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione. L'effettuato deposito è reso noto al pubblico nei modi che saranno stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge. Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito possono presentare osservazioni le Associazioni sindacali e gli altri Enti pubblici ed istituzioni interessati.

Art. 10. - Approvazione del piano generale Il piano regolatore generale è approvato con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Con lo stesso decreto di approvazione possono essere apportate al piano, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e sentito il comune, le modifiche che non comportino sostanziali innovazioni, tali cioè da mutare le caratteristiche essenziali del piano stesso ed i criteri di impostazione, le modifiche conseguenti all'accoglimento di osservazioni presentate al piano ed accettate con deliberazione del Consiglio comunale, nonché quelle che siano riconosciute indispensabili per assicurare

a) il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento a norma dell'art. 6, secondo comma

b) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato

c) la tutela del paesaggio e di complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici

d) l'osservanza dei limiti di cui agli artt. 41-quinquies, sesto e ottavo comma e 41-sexies della presente legge. Le modifiche di cui alla lettera c), sono approvate sentito il Ministro della pubblica istruzione, che può anche dettare prescrizioni particolari per singoli immobili di interesse storico artistico. Le proposte di modifica, di cui al secondo comma, ad eccezione di quelle riguardanti le osservazioni presentate al piano, sono comunicate al Comune, il quale entro novanta giorni adotta le proprie controdeduzioni con deliberazioni del Consiglio comunale che, previa pubblicazione nel primo giorno festivo, è trasmessa al Ministero dei lavori pubblici nei successivi quindici giorni. Nelle more di approvazione del piano, le normali misure di salvaguardia di cui alla L. 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modificazioni, sono obbligatorie. Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Il deposito del piano approvato, presso il Comune, a libera visione del pubblico, è fatto nei modi e termini stabiliti dal regolamento. Nessuna proposta di variante al piano approvato può aver corso se non sia intervenuta la preventiva autorizzazione del Ministro per i lavori pubblici che Legge 17/08/1942 n. 1150 – Legge urbanistica. potrà concederla, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in vista di sopravvenute ragioni che determinano la totale o parziale inattuabilità del piano medesimo o la convenienza di migliorarlo. Non sono soggette alla preventiva autorizzazione le varianti, anche generali, intese ad adeguare il piano approvato ai limiti e rapporti fissati con i decreti previsti dall'ultimo comma dell'art. 41- quinques e dall'art. 41-septies della presente legge nonché le modifiche alle norme di attuazione e le varianti parziali che non incidano sui criteri informatori del piano stesso. La variazione del piano è approvata con la stessa procedura stabilita per l'approvazione del piano originario.

Art. 11. - Durata ed effetti del piano generale Il piano regolatore generale del Comune ha vigore a tempo indeterminato. I proprietari degli immobili hanno l'obbligo di osservare nelle costruzioni e nelle ricostruzioni le linee e le prescrizioni di zona che sono indicate nel piano.

Art. 12. - Piani regolatori generali intercomunali Quando per le caratteristiche di sviluppo degli aggregati edilizi di due o più Comuni contermini si riconosca opportuno il coordinamento delle direttive riguardanti l'assetto urbanistico dei Comuni stessi, il Ministro per i lavori pubblici può, a richiesta di una delle Amministrazioni interessate o di propria iniziativa, disporre la formazione di un piano regolatore intercomunale. In tal caso il Ministro, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, determina

 

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